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Conguaglio contributivo dal 35% al 70% della retribuzione lorda per 36–60 mesi. Tre fasce in base al grado di invalidità. Il beneficio più alto (70% per 60 mesi) per la disabilità intellettiva e psichica.
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L'incentivo (art. 13 L. 68/1999) prevede un conguaglio contributivo calcolato sulla retribuzione mensile lorda imponibile, con percentuali dal 35% al 70% in base al grado di riduzione della capacità lavorativa. Non è un esonero contributivo ma un incentivo economico, erogato nei limiti delle risorse stanziate.
Il conguaglio si calcola sulla retribuzione mensile lorda imponibile (incluse le quote di 13ª e 14ª). L'incentivo per la disabilità intellettiva e psichica >45% è il più conveniente: 70% per 60 mesi, valido anche per contratti a termine (min. 12 mesi).
36 mesi
Solo contratti a tempo indeterminato. Conguaglio calcolato sulla retribuzione mensile lorda imponibile.
36 mesi
Solo contratti a tempo indeterminato. Conguaglio sulla retribuzione mensile lorda imponibile.
60 mesi
La fascia più conveniente: 60 mesi, valida anche per t. determinato (min. 12 mesi) e somministrazione.
L'incentivo spetta nei limiti delle risorse effettivamente stanziate. È richiesto incremento ULA. L'accesso avviene tramite domanda telematica INPS.
Un incentivo economico — non un esonero contributivo — che richiede domanda INPS e rispetta limiti di risorse annue. Da pianificare tempestivamente.
L'incentivo si materializza come conguaglio sulla retribuzione mensile lorda imponibile, incluse le quote mensili di 13ª e 14ª mensilità. Non è un esonero diretto sui contributi INPS.
A differenza di alcune altre misure, questo incentivo richiede il rispetto dell'obbligo di incremento occupazionale netto.
Il beneficio spetta nei limiti delle risorse effettivamente stanziate. L'INPS eroga il beneficio secondo l'ordine cronologico delle domande. È opportuno presentare la richiesta il prima possibile.
Il rispetto dell'art. 31 D.Lgs. 150/2015 è richiesto solo per le assunzioni effettuate oltre la quota di riserva prevista dalla L. 68/99.
Il 70% della retribuzione lorda per invalidità >79% e per disabilità intellettiva/psichica >45%.
Fino a 60 mesi per la disabilità intellettiva e psichica >45% — la durata più lunga tra tutte le fasce.
Tre fasce con percentuali e durate differenziate in base al grado di riduzione della capacità lavorativa.
No, in genere non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote sullo stesso rapporto di lavoro.
Il datore presenta domanda all'INPS tramite apposito modulo telematico, allegando la documentazione medica del lavoratore che attesta il grado di invalidità.
Sì. L'INPS eroga il beneficio nei limiti delle risorse disponibili. È consigliabile presentare la domanda tempestivamente.
Solo per le assunzioni effettuate oltre la quota di riserva prevista dalla L. 68/99.
Sì, il conguaglio si calcola sulla retribuzione mensile lorda imponibile, che comprende anche le quote mensili di 13ª e 14ª mensilità.
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