incentivo lavoratori disabilita - Dettagli e approfondimenti

INCENTIVO NAZIONALE · TUTTO IL TERRITORIO
Art. 13 L. 68/1999 · D.M. 17 novembre 2023 · INPS Circ. 99/2016

Incentivo lavoratori con disabilità

Conguaglio contributivo dal 35% al 70% della retribuzione lorda per 36–60 mesi. Tre fasce in base al grado di invalidità. Il beneficio più alto (70% per 60 mesi) per la disabilità intellettiva e psichica.

Invalidità >79% 70% retrib. lorda · 36 mesi
Invalidità 67–79% 35% retrib. lorda · 36 mesi
Disab. intell./psich. >45% 70% retrib. lorda · 60 mesi

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Cos'è e come funziona

L'incentivo (art. 13 L. 68/1999) prevede un conguaglio contributivo calcolato sulla retribuzione mensile lorda imponibile, con percentuali dal 35% al 70% in base al grado di riduzione della capacità lavorativa. Non è un esonero contributivo ma un incentivo economico, erogato nei limiti delle risorse stanziate.

accessible

Conguaglio contributivo modulato per grado di invalidità

Il conguaglio si calcola sulla retribuzione mensile lorda imponibile (incluse le quote di 13ª e 14ª). L'incentivo per la disabilità intellettiva e psichica >45% è il più conveniente: 70% per 60 mesi, valido anche per contratti a termine (min. 12 mesi).

  • check_circleInvalidità >79% (cat. 1a–3a): 70% retrib. lorda per 36 mesi — solo t. indeterminato
  • check_circleInvalidità 67–79% (cat. 4a–6a): 35% retrib. lorda per 36 mesi — solo t. indeterminato
  • check_circleDisabilità intellett./psich. >45%: 70% retrib. lorda per 60 mesi — t. indet. e t. det. (min. 12 mesi)
  • check_circleAmmessa somministrazione a termine (min. 12 mesi) o a t. indeterminato
Invalidità >79% · cat. 1a–3a

70% retrib. lorda

36 mesi

Solo contratti a tempo indeterminato. Conguaglio calcolato sulla retribuzione mensile lorda imponibile.

Invalidità 67–79% · cat. 4a–6a

35% retrib. lorda

36 mesi

Solo contratti a tempo indeterminato. Conguaglio sulla retribuzione mensile lorda imponibile.

Disab. intellett./psich. >45%

70% retrib. lorda

60 mesi

La fascia più conveniente: 60 mesi, valida anche per t. determinato (min. 12 mesi) e somministrazione.

info Attenzione

L'incentivo spetta nei limiti delle risorse effettivamente stanziate. È richiesto incremento ULA. L'accesso avviene tramite domanda telematica INPS.

Lavoratori con disabilità

Condizioni operative e vincoli

Un incentivo economico — non un esonero contributivo — che richiede domanda INPS e rispetta limiti di risorse annue. Da pianificare tempestivamente.

Conguaglio, non esonero

L'incentivo si materializza come conguaglio sulla retribuzione mensile lorda imponibile, incluse le quote mensili di 13ª e 14ª mensilità. Non è un esonero diretto sui contributi INPS.

Obbligo di incremento ULA

A differenza di alcune altre misure, questo incentivo richiede il rispetto dell'obbligo di incremento occupazionale netto.

Limiti di risorse — domanda tempestiva

Il beneficio spetta nei limiti delle risorse effettivamente stanziate. L'INPS eroga il beneficio secondo l'ordine cronologico delle domande. È opportuno presentare la richiesta il prima possibile.

Assunzioni oltre quota di riserva

Il rispetto dell'art. 31 D.Lgs. 150/2015 è richiesto solo per le assunzioni effettuate oltre la quota di riserva prevista dalla L. 68/99.

Vantaggi per la tua Impresa

percent
70%
Conguaglio massimo

Il 70% della retribuzione lorda per invalidità >79% e per disabilità intellettiva/psichica >45%.

history
60
Mesi (max)

Fino a 60 mesi per la disabilità intellettiva e psichica >45% — la durata più lunga tra tutte le fasce.

diversity_3
3
Fasce di invalidità

Tre fasce con percentuali e durate differenziate in base al grado di riduzione della capacità lavorativa.

Domande frequenti

No, in genere non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote sullo stesso rapporto di lavoro.

Il datore presenta domanda all'INPS tramite apposito modulo telematico, allegando la documentazione medica del lavoratore che attesta il grado di invalidità.

Sì. L'INPS eroga il beneficio nei limiti delle risorse disponibili. È consigliabile presentare la domanda tempestivamente.

Solo per le assunzioni effettuate oltre la quota di riserva prevista dalla L. 68/99.

Sì, il conguaglio si calcola sulla retribuzione mensile lorda imponibile, che comprende anche le quote mensili di 13ª e 14ª mensilità.

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