donne vittime violenza legge fornero - Dettagli e approfondimenti

OCCUPAZIONE FEMMINILE · TUTTO IL TERRITORIO
Art. 1 cc. 191–193 L. 213/2023 · Art. 4 cc. 8–11 L. 92/2012 · D.M. 31/12/2025 n. 3795

Vittime di violenza e Legge Fornero

Due misure complementari per l'occupazione femminile. Il Bonus vittime di violenza prevede il 100% di esonero (max 8.000 €/anno, 2024–2026); la Legge Fornero garantisce il 50% in modo strutturale per una platea più ampia di donne svantaggiate.

Vittime di violenza (2024–2026) 100% esonero · max 8.000 €/anno · 12–24 mesi
Legge Fornero (strutturale) 50% contrib. + INAIL · donne svantaggiate · ∞

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Cos'è e come funziona

Due misure complementari: il Bonus vittime di violenza (LdB 2024) è più generoso (100%) ma temporaneo e riservato alle beneficiarie del Reddito di Libertà. La Legge Fornero è strutturale, copre una platea più ampia di donne svantaggiate, ammette i contratti a termine e include i premi INAIL. Non cumulabili sulla stessa lavoratrice.

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Due percorsi distinti — stessa tutela, meccanismi diversi

Il Bonus vittime di violenza vale il 100% (max 8.000 €/anno) per 12 mesi (t. det.), 24 mesi (t. indet.) o fino al 18° mese (trasformazione), riservato alle donne beneficiarie del Reddito di Libertà nel triennio 2024–2026. La Legge Fornero garantisce il 50% (contrib. + INAIL) in modo strutturale per donne svantaggiate con disoccupazione da 6, 12 o 24 mesi.

  • check_circleVittime violenza: 100% esonero, max 8.000 €/anno — triennio 2024–2026
  • check_circleLegge Fornero: 50% contrib. + INAIL — strutturale, nessuna scadenza
  • check_circleLegge Fornero: ammette anche contratti a termine (12 mesi) e trasformazioni (18 mesi)
  • check_circleNessun de minimis per entrambe — Legge Fornero: obbligo incremento ULA
Vittime di violenza · 2024–2026

Esonero 100%

Max 8.000 €/anno

Donne disoccupate beneficiarie del Reddito di Libertà (530 €/mese), inserite in percorsi antiviolenza. Tutti i datori privati nel triennio 2024–2026.

Legge Fornero · Strutturale

50% contrib. + INAIL

∞ permanente

Over 50 disoccupati >12 mesi; donne qualsiasi età prive di impiego da 6 mesi in aree/settori svantaggiati; donne prive di impiego da 24 mesi ovunque.

Legge Fornero · Vantaggio

Include i premi INAIL

Come per la sostituzione in congedo, la Legge Fornero include nella riduzione del 50% anche i premi INAIL — normalmente esclusi da tutti gli altri incentivi.

info Non cumulabili

Le due misure non si applicano sulla stessa lavoratrice contemporaneamente. La Legge Fornero è cumulabile con altri incentivi; il Bonus vittime di violenza no.

Donne vittime di violenza

Condizioni operative e confronto

La scelta tra le due misure dipende dal profilo della lavoratrice e dalla tipologia contrattuale: il Bonus vittime è più generoso ma richiede il Reddito di Libertà; la Legge Fornero è strutturale e più flessibile.

Reddito di Libertà — requisito chiave

Per il Bonus vittime di violenza la lavoratrice deve essere beneficiaria del Reddito di Libertà (530 €/mese), ovvero inserita in percorsi di protezione contro la violenza di genere, assistita dai Centri antiviolenza o dai servizi sociali.

Legge Fornero: platea più ampia

Copre anche le donne prive di impiego da solo 6 mesi in aree o settori svantaggiati — un profilo che non rientra nel Bonus Donne 2026 (che richiede almeno 12 o 24 mesi). È la misura di "copertura residuale" per queste situazioni.

Legge Fornero: t. determinato ammesso

A differenza del Bonus Donne 2026 (solo t. indeterminato), la Legge Fornero ammette anche i contratti a termine (12 mesi) e le trasformazioni (18 mesi dalla prima assunzione a termine).

Legge Fornero: obbligo ULA

La Legge Fornero richiede l'incremento occupazionale netto (ULA). Il Bonus vittime di violenza non ha questo requisito esplicito.

Vantaggi per la tua Impresa

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100%
Esonero (vittime)

Esonero totale dei contributi datoriali fino a 8.000 euro annui per le donne beneficiarie del Reddito di Libertà.

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Legge Fornero

La Legge Fornero è strutturale e permanente: nessuna scadenza, nessun limite di risorse per la platea più ampia di donne svantaggiate.

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2
Misure complementari

Due strumenti per coprire profili diversi: la prima per le donne in percorsi antiviolenza, la seconda per la platea più ampia di donne svantaggiate.

Domande frequenti

No. Non sono cumulabili sulla stessa lavoratrice. Il datore deve scegliere la misura più conveniente.

Sì. A differenza del Bonus Donne 2026, la Legge Fornero copre anche i contratti a termine (12 mesi) e le trasformazioni (18 mesi).

Donne in condizione di violenza, inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, assistite dai Centri antiviolenza o dai servizi sociali. L'importo è di 530 euro/mese.

Sì, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta. È una delle misure più flessibili in termini di cumulabilità.

È necessario valutare caso per caso con il CDL. Il Bonus Donne 2026 (100%) è generalmente più conveniente ma richiede che la lavoratrice soddisfi i profili di svantaggio del Reg. UE 651/2014.

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