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Esonero dalla quota contributiva a carico della lavoratrice fino a 3.000 euro annui. Nessun costo per l'azienda: aumenta il netto in busta paga della dipendente.
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Il beneficio per le lavoratrici madri di 3 o più figli (L. 213/2023) prevede l'esonero dalla quota contributiva a carico della lavoratrice — non del datore — nel limite di 3.000 euro annui. Agisce sulla busta paga della dipendente aumentandone il netto, senza costi aggiuntivi per l'azienda. Il requisito si cristallizza alla nascita del terzo figlio.
A differenza degli altri incentivi, questo esonero non riduce i contributi a carico del datore ma quelli a carico della lavoratrice. Il risultato è un aumento diretto del netto in busta paga, fino a 250 euro al mese, senza impatto sul costo aziendale.
Madre di almeno 3 figli con il figlio più piccolo di età inferiore a 18 anni alla data di fruizione del beneficio.
Valido per tutti i datori pubblici e privati, tutti i settori, tutto il territorio. Escluso solo il lavoro domestico.
Il requisito si fissa alla nascita del 3° figlio e non decade per premorienza, fuoriuscita dal nucleo o affidamento esclusivo al padre.
Nessun costo aggiuntivo per il datore. È sufficiente applicare correttamente il conguaglio in busta paga. Il beneficio segue la lavoratrice in caso di cambio datore.
Questo esonero agisce sulla quota contributiva a carico della lavoratrice, non del datore. È un beneficio di welfare diretto alla dipendente, diverso dagli incentivi all'assunzione.
L'esonero si applica ai contributi IVS a carico della lavoratrice. Il datore non ottiene sgravi contributivi ma deve applicare correttamente il beneficio in busta paga.
Il tetto annuo di 3.000 euro viene riparametrato su base mensile (250 €/mese). Per il part-time l'importo è proporzionato all'orario effettivo rispetto al full time.
Il beneficio segue la lavoratrice: il nuovo datore deve applicarlo non appena la lavoratrice ne fa richiesta e dimostra di possedere i requisiti.
Questa misura (LdB 2024) agisce sulla quota lavoratrice. La misura per madri disoccupate della LdB 2026 opera invece sulla quota datoriale (fino a 8.000 €/anno) ed è destinata alle assunzioni.
Fino a 250 euro mensili in più in busta paga per la lavoratrice, senza costi aggiuntivi per il datore.
Il tetto annuo del beneficio, riparametrato mensilmente sulla base dell'orario di lavoro effettivo.
Nessun costo aggiuntivo per l'azienda: il beneficio è interamente a carico della fiscalità generale.
No. L'esonero riguarda esclusivamente la quota di contributi previdenziali a carico della lavoratrice. Il datore non sostiene costi aggiuntivi ma deve gestire correttamente il conguaglio in busta paga.
Sì, purché il figlio più piccolo sia under 18. Il numero di figli (≥3) e l'età del più piccolo (<18) sono i due requisiti fondamentali.
Sì, ma l'importo viene riparametrato in base all'orario di lavoro effettivo rispetto al full time.
Il beneficio segue la lavoratrice: il nuovo datore deve applicarlo non appena la lavoratrice ne fa richiesta e dimostra di possedere i requisiti.
Sono misure distinte con meccanismi diversi. È necessario verificare caso per caso con il consulente del lavoro la compatibilità specifica.
8.000 €/anno · quota datore · LdB 2026
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