sostituzione lavoratori congedo - Dettagli e approfondimenti

MISURA PERMANENTE · AZIENDE <20 DIP.
D.Lgs. 151/2001 art. 4 · Aggiornato dal 01/01/2026

Sostituzione lavoratori in congedo

Riduzione del 50% di contributi previdenziali e premi INAIL per le piccole imprese che assumono a termine in sostituzione di personale in congedo. Dal 2026 si applica anche all'affiancamento della neomamma al rientro.

50% Riduzione contributi
+ INAIL Incluso nel 50%
<20 Dipendenti max
Nessuna scadenza

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Cos'è e come funziona

Misura permanente (D.Lgs. 151/2001, art. 4) che riduce del 50% contributi previdenziali e premi INAIL per i datori con meno di 20 dipendenti che assumono a termine in sostituzione di personale in congedo. Dal 1° gennaio 2026 lo sgravio si applica anche all'affiancamento della neomamma al rientro dalla maternità, fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

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50% su contributi e INAIL — unica misura che include i premi INAIL

A differenza di quasi tutti gli altri incentivi, questo sgravio include anche i premi INAIL oltre ai contributi previdenziali. La riduzione del 50% si applica per tutta la durata del contratto a termine di sostituzione, fino al compimento del 1° anno di età del bambino o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato/in affidamento.

  • check_circleRiduzione 50% contributi previdenziali + premi INAIL (unica misura)
  • check_circleValida per tutti i congedi: maternità, paternità, parentale, malattia figlio
  • check_circleMisura permanente: nessuna scadenza, nessun limite di risorse
  • check_circleNessuna durata minima del contratto di sostituzione
Novità dal 01/01/2026

Affiancamento neomamma

Lo sgravio si applica anche all'assunzione a termine di chi affianca la neomamma al rientro dal congedo di maternità, fino al compimento del 1° anno di vita del bambino.

Requisito dimensionale

Meno di 20 dipendenti

Il limite si calcola nel mese dell'assunzione, prima di computare il nuovo assunto. Con 19 dipendenti esistenti il beneficio è accessibile.

Caratteristica unica

Misura permanente

Nessuna scadenza, nessun limite di spesa annuo, nessuna finestra temporale. Si applica ogni volta che si verifica la fattispecie.

info Congedi coperti

Tutti i congedi D.Lgs. 151/2001: maternità, paternità, parentale, malattia del figlio. Valido per privati, pubblici e cooperative.

Sostituzione congedo

Condizioni operative e novità 2026

Una misura strutturale aggiornata nel 2026 con una novità importante per le piccole imprese: lo sgravio copre ora anche l'affiancamento al rientro dalla maternità.

Include i premi INAIL

Unica misura del panorama degli incentivi che riduce del 50% anche i premi INAIL, normalmente esclusi da tutti gli altri sgravi contributivi.

Affiancamento al rientro (novità 2026)

Dal 01/01/2026 (art. 4, comma 2-bis, D.Lgs. 151/2001, aggiunto dalla L. 199/2025) lo sgravio si applica anche all'assunzione a termine di chi affianca la neomamma al rientro dal congedo, fino al 1° anno del bambino.

Tutti i tipi di congedo

La misura si applica alla sostituzione di lavoratori assenti per maternità, paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio — tutti i congedi previsti dal D.Lgs. 151/2001.

Nessuna durata minima del contratto

Il contratto a termine di sostituzione può avere qualsiasi durata, purché motivato dalla sostituzione del lavoratore in congedo. Il beneficio si applica per tutta la sua durata.

Vantaggi per la tua Impresa

percent
50%
Su contributi + INAIL

Riduzione immediata e automatica del costo del sostituto, inclusa la componente INAIL.

all_inclusive
Misura permanente

Nessuna scadenza, nessun limite di risorse. Si applica ad ogni sostituzione che rispetti i requisiti.

new_releases
2026
Novità affiancamento

Dal 1° gennaio 2026 copre anche l'affiancamento della neomamma al rientro, fino al 1° anno del bambino.

Domande frequenti

Il limite si riferisce al numero di lavoratori dipendenti nel mese in cui avviene l'assunzione, conteggiando tutti i rapporti di lavoro (a termine, indeterminato, part-time, ecc.) con il criterio delle ULA.

Sì. La misura si applica a tutti i congedi previsti dal D.Lgs. 151/2001: maternità, paternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio.

Dal 01/01/2026 è possibile assumere a termine un lavoratore che affianca la neomamma al rientro dal congedo, per facilitare il reintegro progressivo. Anche questa assunzione beneficia dello sgravio del 50%.

No. La legge non prevede una durata minima. Il contratto può durare anche pochi mesi, purché sia motivato dalla sostituzione del lavoratore in congedo.

No. Il limite si calcola nel mese dell'assunzione, prima di computare il nuovo assunto. Con 19 dipendenti esistenti il beneficio è accessibile.

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