Servizi per Aziende
Reclutamento e Tirocini
Placement
Riduzione del 50% di contributi previdenziali e premi INAIL per le piccole imprese che assumono a termine in sostituzione di personale in congedo. Dal 2026 si applica anche all'affiancamento della neomamma al rientro.
Compila il form: un nostro consulente ti contatterà per valutare il tuo caso.
Misura permanente (D.Lgs. 151/2001, art. 4) che riduce del 50% contributi previdenziali e premi INAIL per i datori con meno di 20 dipendenti che assumono a termine in sostituzione di personale in congedo. Dal 1° gennaio 2026 lo sgravio si applica anche all'affiancamento della neomamma al rientro dalla maternità, fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
A differenza di quasi tutti gli altri incentivi, questo sgravio include anche i premi INAIL oltre ai contributi previdenziali. La riduzione del 50% si applica per tutta la durata del contratto a termine di sostituzione, fino al compimento del 1° anno di età del bambino o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato/in affidamento.
Lo sgravio si applica anche all'assunzione a termine di chi affianca la neomamma al rientro dal congedo di maternità, fino al compimento del 1° anno di vita del bambino.
Il limite si calcola nel mese dell'assunzione, prima di computare il nuovo assunto. Con 19 dipendenti esistenti il beneficio è accessibile.
Nessuna scadenza, nessun limite di spesa annuo, nessuna finestra temporale. Si applica ogni volta che si verifica la fattispecie.
Tutti i congedi D.Lgs. 151/2001: maternità, paternità, parentale, malattia del figlio. Valido per privati, pubblici e cooperative.
Una misura strutturale aggiornata nel 2026 con una novità importante per le piccole imprese: lo sgravio copre ora anche l'affiancamento al rientro dalla maternità.
Unica misura del panorama degli incentivi che riduce del 50% anche i premi INAIL, normalmente esclusi da tutti gli altri sgravi contributivi.
Dal 01/01/2026 (art. 4, comma 2-bis, D.Lgs. 151/2001, aggiunto dalla L. 199/2025) lo sgravio si applica anche all'assunzione a termine di chi affianca la neomamma al rientro dal congedo, fino al 1° anno del bambino.
La misura si applica alla sostituzione di lavoratori assenti per maternità, paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio — tutti i congedi previsti dal D.Lgs. 151/2001.
Il contratto a termine di sostituzione può avere qualsiasi durata, purché motivato dalla sostituzione del lavoratore in congedo. Il beneficio si applica per tutta la sua durata.
Riduzione immediata e automatica del costo del sostituto, inclusa la componente INAIL.
Nessuna scadenza, nessun limite di risorse. Si applica ad ogni sostituzione che rispetti i requisiti.
Dal 1° gennaio 2026 copre anche l'affiancamento della neomamma al rientro, fino al 1° anno del bambino.
Il limite si riferisce al numero di lavoratori dipendenti nel mese in cui avviene l'assunzione, conteggiando tutti i rapporti di lavoro (a termine, indeterminato, part-time, ecc.) con il criterio delle ULA.
Sì. La misura si applica a tutti i congedi previsti dal D.Lgs. 151/2001: maternità, paternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio.
Dal 01/01/2026 è possibile assumere a termine un lavoratore che affianca la neomamma al rientro dal congedo, per facilitare il reintegro progressivo. Anche questa assunzione beneficia dello sgravio del 50%.
No. La legge non prevede una durata minima. Il contratto può durare anche pochi mesi, purché sia motivato dalla sostituzione del lavoratore in congedo.
No. Il limite si calcola nel mese dell'assunzione, prima di computare il nuovo assunto. Con 19 dipendenti esistenti il beneficio è accessibile.
8.000 €/anno · quota datore
Scopri di più arrow_forward3.000 €/anno · quota lavoratrice
Scopri di più arrow_forwardInserisci i tuoi dati per ricevere subito l'ebook gratuito sugli incentivi all'assunzione 2026.
Scopri tutti gli sgravi disponibili quest'anno, come ottenerli e i vantaggi concreti per le aziende che assumono. La guida è gratuita e aggiornata al Decreto Lavoro del 1° maggio 2026.
Utilizziamo i cookie
Usiamo cookie tecnici (sempre attivi) e, con il tuo consenso, cookie analitici e di marketing per migliorare il sito e mostrarti contenuti pertinenti. Per maggiori informazioni consulta la nostra Cookie Policy.