bonus donne 2026 - Dettagli e approfondimenti

INCENTIVO NAZIONALE
Art. 1 · D.L. 62/2026 · In vigore dal 01/05/2026

Bonus Donne 2026

Esonero contributivo totale per l'assunzione di donne svantaggiate a tempo indeterminato. Tre profili di svantaggio, fino a 24 mesi, fino a 800 €/mese nelle ZES del Mezzogiorno.

100% Sgravio
€650 Max/mese (€800 ZES)
3 Profili svantaggio
12–24 Mesi durata

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Cos'è e come funziona

Il Bonus Donne 2026 (art. 1 D.L. 62/2026) sostituisce il vecchio Bonus Donne del Decreto Coesione (abrogato dal 31/12/2025). Prevede un esonero totale dei contributi previdenziali datoriali per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate. Non richiede autorizzazione UE né rispetto del de minimis.

verified

Esonero Contributivo del 100%

Esonero totale dei contributi previdenziali datoriali per ogni assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate — esclusi i premi INAIL. Limite massimo: 650 €/mese su tutto il territorio, 800 €/mese nelle regioni ZES del Mezzogiorno.

  • check_circleDurata da 12 a 24 mesi in base al profilo di svantaggio
  • check_circlePortabilità: il nuovo datore fruisce del periodo residuo già parzialmente utilizzato
  • check_circleCompatibile con Maggiorazione costo in deduzione e Premialità parità di genere
  • check_circleNon richiede de minimis né autorizzazione UE
Profilo A · 24 mesi

Assenza impiego ≥ 24 mesi

Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Profilo B · 24 mesi

Assenza impiego ≥ 12 mesi

Donne prive di impiego da almeno 12 mesi, appartenenti alle categorie b–g di lavoratore svantaggiato (Reg. UE 651/2014).

Profilo C · 12 mesi

Categorie a–g svantaggio

Donne appartenenti alle categorie a–g di lavoratore svantaggiato ai sensi del Reg. UE 651/2014.

info Chi può accedere

Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Esclusi: lavoro domestico e apprendistato.

Condizioni operative

Condizioni operative e vincoli

Per accedere al Bonus Donne 2026, l'azienda deve rispettare precisi criteri di stabilità occupazionale, salario equo e correttezza contributiva.

Incremento Occupazionale (ULA)

L'assunzione deve determinare un incremento netto dell'organico aziendale rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Divieto di Licenziamento GMO

Vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi all'assunzione — pena revoca e recupero del beneficio.

Salario Giusto (art. 7 D.L. 62/2026)

Il trattamento economico individuale non può essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il mancato rispetto comporta decadenza dal beneficio.

Regolarità Contributiva

L'azienda deve possedere il DURC regolare e rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.

Vantaggi per la tua Impresa

trending_down
€0
Costo Contributivo

Elimina totalmente il carico previdenziale per l'intera durata dell'incentivo.

history
24
Mesi di Durata

Fino a 24 mesi per stabilizzare i talenti femminili e far crescere l'organico.

savings
€19,2k
Risparmio Massimo ZES

Fino a 19.200 euro di risparmio totale per ogni risorsa assunta nelle ZES del Mezzogiorno.

Domande frequenti

Il Bonus Donne del Decreto Coesione (art. 23 D.L. 60/2024) è stato abrogato dall'art. 5 del D.L. 62/2026 con effetto dal 31/12/2025. Il nuovo Bonus Donne 2026 amplia la platea (3 profili invece di 1), elimina l'obbligo di autorizzazione UE e de minimis, e introduce il salario giusto come condizione di accesso.

No. La misura è riservata esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo determinato rimane applicabile il bonus strutturale della Legge Fornero (50% contributi).

Le categorie sono definite all'art. 2 del Regolamento: prive di impiego da ≥6 mesi, under 24, senza diploma, over 50, adulte sole con figli, in settori con disparità di genere >25%, o appartenenti a minoranze etniche. La documentazione va conservata dal datore e potrà essere richiesta dall'INPS.

No. Le due misure agiscono entrambe sui contributi datoriali e non sono cumulabili. Il datore può scegliere la più conveniente in base all'importo e alla durata.

Il datore deve corrispondere un trattamento economico individuale non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento applicato all'azienda. Il mancato rispetto comporta la decadenza dal beneficio.

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