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Esonero contributivo totale per l'assunzione di donne svantaggiate a tempo indeterminato. Tre profili di svantaggio, fino a 24 mesi, fino a 800 €/mese nelle ZES del Mezzogiorno.
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Il Bonus Donne 2026 (art. 1 D.L. 62/2026) sostituisce il vecchio Bonus Donne del Decreto Coesione (abrogato dal 31/12/2025). Prevede un esonero totale dei contributi previdenziali datoriali per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate. Non richiede autorizzazione UE né rispetto del de minimis.
Esonero totale dei contributi previdenziali datoriali per ogni assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate — esclusi i premi INAIL. Limite massimo: 650 €/mese su tutto il territorio, 800 €/mese nelle regioni ZES del Mezzogiorno.
Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Donne prive di impiego da almeno 12 mesi, appartenenti alle categorie b–g di lavoratore svantaggiato (Reg. UE 651/2014).
Donne appartenenti alle categorie a–g di lavoratore svantaggiato ai sensi del Reg. UE 651/2014.
Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Esclusi: lavoro domestico e apprendistato.
Per accedere al Bonus Donne 2026, l'azienda deve rispettare precisi criteri di stabilità occupazionale, salario equo e correttezza contributiva.
L'assunzione deve determinare un incremento netto dell'organico aziendale rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi all'assunzione — pena revoca e recupero del beneficio.
Il trattamento economico individuale non può essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il mancato rispetto comporta decadenza dal beneficio.
L'azienda deve possedere il DURC regolare e rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.
Elimina totalmente il carico previdenziale per l'intera durata dell'incentivo.
Fino a 24 mesi per stabilizzare i talenti femminili e far crescere l'organico.
Fino a 19.200 euro di risparmio totale per ogni risorsa assunta nelle ZES del Mezzogiorno.
Il Bonus Donne del Decreto Coesione (art. 23 D.L. 60/2024) è stato abrogato dall'art. 5 del D.L. 62/2026 con effetto dal 31/12/2025. Il nuovo Bonus Donne 2026 amplia la platea (3 profili invece di 1), elimina l'obbligo di autorizzazione UE e de minimis, e introduce il salario giusto come condizione di accesso.
No. La misura è riservata esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo determinato rimane applicabile il bonus strutturale della Legge Fornero (50% contributi).
Le categorie sono definite all'art. 2 del Regolamento: prive di impiego da ≥6 mesi, under 24, senza diploma, over 50, adulte sole con figli, in settori con disparità di genere >25%, o appartenenti a minoranze etniche. La documentazione va conservata dal datore e potrà essere richiesta dall'INPS.
No. Le due misure agiscono entrambe sui contributi datoriali e non sono cumulabili. Il datore può scegliere la più conveniente in base all'importo e alla durata.
Il datore deve corrispondere un trattamento economico individuale non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento applicato all'azienda. Il mancato rispetto comporta la decadenza dal beneficio.
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