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Due misure complementari per l'occupazione femminile. Il Bonus vittime di violenza prevede il 100% di esonero (max 8.000 €/anno, 2024–2026); la Legge Fornero garantisce il 50% in modo strutturale per una platea più ampia di donne svantaggiate.
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Due misure complementari: il Bonus vittime di violenza (LdB 2024) è più generoso (100%) ma temporaneo e riservato alle beneficiarie del Reddito di Libertà. La Legge Fornero è strutturale, copre una platea più ampia di donne svantaggiate, ammette i contratti a termine e include i premi INAIL. Non cumulabili sulla stessa lavoratrice.
Il Bonus vittime di violenza vale il 100% (max 8.000 €/anno) per 12 mesi (t. det.), 24 mesi (t. indet.) o fino al 18° mese (trasformazione), riservato alle donne beneficiarie del Reddito di Libertà nel triennio 2024–2026. La Legge Fornero garantisce il 50% (contrib. + INAIL) in modo strutturale per donne svantaggiate con disoccupazione da 6, 12 o 24 mesi.
Max 8.000 €/anno
Donne disoccupate beneficiarie del Reddito di Libertà (530 €/mese), inserite in percorsi antiviolenza. Tutti i datori privati nel triennio 2024–2026.
∞ permanente
Over 50 disoccupati >12 mesi; donne qualsiasi età prive di impiego da 6 mesi in aree/settori svantaggiati; donne prive di impiego da 24 mesi ovunque.
Come per la sostituzione in congedo, la Legge Fornero include nella riduzione del 50% anche i premi INAIL — normalmente esclusi da tutti gli altri incentivi.
Le due misure non si applicano sulla stessa lavoratrice contemporaneamente. La Legge Fornero è cumulabile con altri incentivi; il Bonus vittime di violenza no.
La scelta tra le due misure dipende dal profilo della lavoratrice e dalla tipologia contrattuale: il Bonus vittime è più generoso ma richiede il Reddito di Libertà; la Legge Fornero è strutturale e più flessibile.
Per il Bonus vittime di violenza la lavoratrice deve essere beneficiaria del Reddito di Libertà (530 €/mese), ovvero inserita in percorsi di protezione contro la violenza di genere, assistita dai Centri antiviolenza o dai servizi sociali.
Copre anche le donne prive di impiego da solo 6 mesi in aree o settori svantaggiati — un profilo che non rientra nel Bonus Donne 2026 (che richiede almeno 12 o 24 mesi). È la misura di "copertura residuale" per queste situazioni.
A differenza del Bonus Donne 2026 (solo t. indeterminato), la Legge Fornero ammette anche i contratti a termine (12 mesi) e le trasformazioni (18 mesi dalla prima assunzione a termine).
La Legge Fornero richiede l'incremento occupazionale netto (ULA). Il Bonus vittime di violenza non ha questo requisito esplicito.
Esonero totale dei contributi datoriali fino a 8.000 euro annui per le donne beneficiarie del Reddito di Libertà.
La Legge Fornero è strutturale e permanente: nessuna scadenza, nessun limite di risorse per la platea più ampia di donne svantaggiate.
Due strumenti per coprire profili diversi: la prima per le donne in percorsi antiviolenza, la seconda per la platea più ampia di donne svantaggiate.
No. Non sono cumulabili sulla stessa lavoratrice. Il datore deve scegliere la misura più conveniente.
Sì. A differenza del Bonus Donne 2026, la Legge Fornero copre anche i contratti a termine (12 mesi) e le trasformazioni (18 mesi).
Donne in condizione di violenza, inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, assistite dai Centri antiviolenza o dai servizi sociali. L'importo è di 530 euro/mese.
Sì, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta. È una delle misure più flessibili in termini di cumulabilità.
È necessario valutare caso per caso con il CDL. Il Bonus Donne 2026 (100%) è generalmente più conveniente ma richiede che la lavoratrice soddisfi i profili di svantaggio del Reg. UE 651/2014.
8.000 €/anno · quota datore
Scopri di più arrow_forward3.000 €/anno · quota lavoratrice
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