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Placement
Il contratto che combina lavoro e formazione per i 18–29 anni. Aliquote contributive da 1,5% (aziende ≤9 dip.) o 10% (aziende >9 dip.), sottoinquadramento fino a 2 livelli, durata da 6 mesi a 3 anni.
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L'apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è il contratto a tempo indeterminato che combina lavoro e formazione professionale per i 18–29 anni. Aliquote ridottissime, sottoinquadramento fino a 2 livelli, obbligo formativo a carico del datore. Al termine del periodo formativo si trasforma automaticamente a t. indeterminato ordinario, salvo recesso.
Il vantaggio dell'apprendistato non è solo contributivo: il datore può inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli sotto la qualifica finale, può dedurre i costi di formazione, ed è esonerato da alcuni istituti previsti dalla legge e dal CCNL. Al termine: trasformazione automatica a t. indeterminato.
Per tutte le aziende con più di 9 dipendenti l'aliquota è fissa al 10% per tutti gli anni del periodo formativo — comunque molto inferiore all'ordinaria.
18–29 anni (17 anni con qualifica professionale). Minimo 6 mesi, massimo 3 anni. Al termine: trasformazione automatica a t. indeterminato salvo recesso.
L'apprendistato è un contratto strutturale: vantaggi permanenti senza scadenze, ma con obblighi formativi precisi a carico del datore.
Il datore è obbligato a erogare la formazione per l'acquisizione della qualificazione professionale. La formazione può essere interna o esterna. Il mancato rispetto comporta restituzione dei benefici contributivi e sanzioni.
Il Bonus Giovani 2026 esclude espressamente i contratti di apprendistato. Il confronto va fatto caso per caso: l'apprendistato è strutturale e permanente; il Bonus Giovani è temporaneo ma più conveniente (100%).
Al termine del periodo formativo il contratto si trasforma automaticamente a t. indeterminato. Durante il periodo formativo il datore può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo; al termine del periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente.
La Maggiorazione del costo in deduzione (120–130%) si applica anche all'apprendistato, purché l'assunzione determini un incremento occupazionale netto.
L'aliquota contributiva più bassa del sistema: 1,5% al primo anno per le aziende con ≤9 dipendenti.
Misura permanente senza scadenza. Si applica ad ogni assunzione in apprendistato che rispetti i requisiti di età e durata.
Il sottoinquadramento fino a 2 livelli riduce ulteriormente il costo del lavoro durante il periodo formativo.
No. Il Bonus Giovani 2026 esclude espressamente i contratti di apprendistato. Il vantaggio dell'apprendistato è strutturale e permanente; il confronto va fatto caso per caso con il consulente del lavoro.
Il datore rischia la restituzione dei benefici contributivi e le sanzioni previste dal CCNL di riferimento. La formazione è un obbligo contrattuale e di legge.
Sì. Al termine del periodo di prova, entrambe le parti possono recedere liberamente. Durante il periodo formativo, il datore può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo.
Fino a 9 dipendenti si applicano le aliquote ridotte: 1,5% al 1° anno, 3% al 2° anno, 10% al 3° anno.
Sì. La Maggiorazione del costo in deduzione si applica anche all'apprendistato, purché l'assunzione determini un incremento occupazionale.
Da 1,5% · percettori ammortizzatori
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