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Sgravio contributivo progressivo fino al 2029 per le imprese del Mezzogiorno. Dal 20% nel 2026–2027 al 15% nel 2029, con tetti mensili per lavoratore.
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La Decontribuzione Sud per PMI e Grandi Imprese (L. 207/2024) sostituisce la storica Decontribuzione Sud al 30%. Prevede uno sgravio progressivamente decrescente sui contributi previdenziali per le imprese del Mezzogiorno fino al 2029. Le Grandi Imprese hanno condizioni aggiuntive rispetto alle PMI.
Si applica a tutti i lavoratori a tempo indeterminato già in forza — non solo alle nuove assunzioni. Lo sgravio è del 20% dei contributi previdenziali datoriali nel 2026–2028, con tetti mensili decrescenti; scende al 15% nel 2029.
Le PMI accedono in regime de minimis (Reg. UE 2023/2831). Accesso semplificato tramite domanda INPS.
Le GI necessitano di autorizzazione UE (Reg. 651/2014) e devono dimostrare incremento ULA al 31/12 di ogni anno. Il mancato raggiungimento comporta decadenza.
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Umbria e Marche non rientrano.
Settore agricolo, lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente. Non cumulabile con altri esoneri contributivi.
Lo sgravio si applica alla contribuzione corrente di tutti i lavoratori a t. indeterminato in forza nelle regioni ammesse, con tetti e aliquote decrescenti anno per anno.
125 €/mese nel 2026 e 2027 — 100 €/mese nel 2028 — 75 €/mese nel 2029. Per retribuzioni basse vale il 20% (o 15%); per retribuzioni elevate scatta il tetto.
A differenza della ZES (che include Umbria e Marche dal novembre 2025), la Decontribuzione Sud si applica solo alle 8 regioni storicamente incluse.
Le GI devono dimostrare un incremento occupazionale al 31 dicembre di ogni anno. Il mancato raggiungimento comporta la decadenza dal beneficio per quell'anno.
Agisce sui contributi previdenziali datoriali: non cumulabile con Bonus Giovani, Bonus Donne, Over 35 ZES o altri esoneri contributivi. È invece cumulabile con la Maggiorazione costo in deduzione.
Riduzione immediata del costo contributivo per tutti i lavoratori a t. indeterminato in forza.
Quattro anni di orizzonte temporale certo per pianificare le assunzioni nel Mezzogiorno.
Fino a 1.500 euro per lavoratore all'anno nel 2026–2027 (125 € × 12 mensilità).
No. A differenza della ZES (che include Umbria e Marche dal novembre 2025), la Decontribuzione Sud si applica solo alle 8 regioni storicamente incluse: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Sì. La misura si applica a tutti i lavoratori a tempo indeterminato già in forza, non solo alle nuove assunzioni. Si tratta di uno sgravio sulla contribuzione corrente.
Lo sgravio è del 20% dei contributi previdenziali a carico del datore, ma non può superare 125 euro al mese per ciascun lavoratore. Per i lavoratori con retribuzioni basse, il 20% è il limite; per quelli con retribuzioni elevate, il limite è 125 euro mensili.
No. Entrambe agiscono sui contributi datoriali e non sono cumulabili. Il datore deve scegliere la misura più vantaggiosa caso per caso.
Le GI devono ottenere l'autorizzazione UE ai sensi del Reg. 651/2014 prima di fruire del beneficio. L'accesso avviene tramite domanda all'INPS, previa acquisizione dell'autorizzazione.
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